Rottamazione quater
È disponibile la procedura per trasmettere la domanda di adesione alla nuova Definizione agevolata (c.d. “Rottamazione quater”), che dovrà essere inviata, dai soggetti interessati, entro il 30 aprile 2023.
La domanda può essere presentata soltanto telematicamente. Ciò significa, quindi, che, a differenza delle precedenti “rottamazioni” non vi sono modelli da compilare, firmare, e trasmettere a mezzo pec, ma è possibile accedere al servizio:
In entrambi i casi la ricevuta di presentazione della domanda(R-DA-2023) sarà trasmessa a mezzo mail dall’agenzia delle entrate e della riscossione.
Ciò significa, quindi, che
coloro che hanno presentato domanda nell’area riservata riceveranno una sola mail (di presa in carico della pratica, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione R-DA-2023);
coloro che hanno presentato la domanda direttamente dall’area pubblica riceveranno tre e-mail (la prima per la convalida della richiesta, la seconda con il numero identificativo della pratica e la terza con allegata la ricevuta di presentazione della domanda, se la documentazione risulta corretta).
Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà poi al contribuente una “Comunicazione” di accoglimento della domanda, con indicazione delle somme dovute, delle scadenze di pagamento e dei moduli per il pagamento precompilati, oppure, in alternativa, di diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta.
L’importo dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2% annuo.
Ricordiamo che la Legge n. 197/2022 ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.
Si consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
Saldo E Stralcio Delle Mini Cartelle
Per stralcio delle mini cartelle esattoriali, si intendendo per tali quelle il cui controvalore non supera i 1.000 euro. L’art. 45 della Legge di Bilancio 2023 prevede lo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Il meccanismo del saldo e stralcio delle mini cartelle è automatico. Pertanto, al contribuente non è richiesta alcuna attività per ottenere la cancellazione del debito, né l’esibizione di alcuna specifica richiesta.
A disposizione per ogni ulteriori chiarimenti porgiamo
Distinti saluti